Come capire quanto del lordo indicato nel contratto finirà nel proprio conto in banca
Gentilissima Redazione,
sono un lavoratore con un contratto a progetto della durata di un anno; vorrei per favore sapere come si calcola la cifra netta sulla quota lorda dello stipendio specificata sul contratto. Grazie e cordiali saluti,
Mario (dalla Toscana)
Premessa
In merito al suo quesito relativo al compenso per il contratto di lavoro a progetto, che ha sottoscritto per un anno, le preciso che l'importo lordo concordato con il committente deve essere assoggettato a contributi sociali da versare all'Inps, al premio assicurativo da versare all'Inail, se susssite tale obbligo, ed alle ritenute fiscali: se si traduce il tutto in una formula, si avrà:
compenso lordo - 1/3 del contributo Inps - 1/3 del contributo Inail = imponibile fiscale - ritenute fiscali + detrazioni spettanti = compenso netto.
Aspetto previdenziale: iscrizione all'Inps
Per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, Lei deve essere regolarmente iscritto alla Gestione separata dell'Inps. L'art. 2, comma 26, delle Legge n. 335/95, infatti ha istituito la cosiddetta gestione separata, cui, a partire dal 1° aprile 1996, sono tenuti ad iscriversi tutti coloro che esercitano un'attività di collaborazione coordinata e continuativa o professionale per finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti. L'iscrizione alla gestione separata può essere effettuata con una domanda redatta in forma libera oppure con il modello predisposto dall'Inps. La domanda deve indicare i dati personali e anagrafici, il domicilio, il codice fiscale, il tipo di attività, la data di inizio della attività, i dati del committente (denominazione, codice fiscale, sede amministrativa o filiale). La mancata iscrizione non genera sanzione. La denuncia può essere presentata presso l'Inps di competenza dove Lei risiede o quella competente in base alla sede del committente. Comunque, tutte le sedi Inps possono ricevere la domanda di iscrizione.
Aspetto previdenziale: i contributi
Il committente deve versare per l'anno in corso, alla gestione separata dell'Inps, i seguenti contributi differenziati in funzione della condizione soggettiva del lavoratore a progetto.
Per gli iscritti alla gestione e non iscritti ad altra forma di previdenza:
- fino a euro 37.883: 17,80%, di cui 2/3 a carico committente (11,87%) e 1/3 a carico collaboratore (5,93%)
- oltre euro 37.883 e fino a euro 82.401: 18,80%, di cui 2/3 carico committente (12,53%) e 1/3 a carico collaboratore (6,27%) per gli iscritti alla gestione e percettori di pensione diretta:
- fino a euro 82.401: 15,00% di cui 2/3 a carico committente (10%) e 1/3 a carico collaboratore (5%)
Per gli iscritti alla gestione e percettori di pensione ai superstiti: - fino a euro 82.401: 10% di cui 2/3 a carico committente (6,67%) e 1/3 a carico collaboratore (3,33%)
Per gli iscritti alla gestione ed iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria: - fino a euro 82.401: 10% di cui 2/3 a carico committente (6,67%) e 1/3 a carico collaboratore (3,33%).
Il committente trattiene, al momento del compenso al collaboratore, la quota pari ad 1/3 del contributo, che è a carico del collaboratore. Il committente provvede a pagare il contributo all'Inps, comprensivo anche della quota a suo carico, utilizzando il mod. F24, entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso. Il committente presenta, con cadenza annuale, all'Inps il modello GLAD, in cui sono riportati tutti gli elementi utili per l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo e grazie al quale avviene l'accredito del contributo.
Aspetto assicurativo
Se svolge la sua attività all'interno dell'azienda del committente e tale attività è soggetta all'assicurazione è a sua carico anche un terzo del premio Inail. Il premio varia in funzione del tipo di attività svolto e del settore in cui opera l'azienda.
Aspetto fiscale
Il compenso concordato, al netto della contribuzione a suo carico, viene poi assoggettata, come avviene per i lavoratori subordinati, alle ritenute fiscali con applicazione delle detrazioni eventualmente spettanti.
Il committente, che, al pari di ogni datore di lavoro è sostituto d'imposta, deve trattenere: - l'imposta statale, su cui sono operate le detrazioni previste dagli artt. 12, 13 e 13bis del D.P.R. n. 917/86.
- l'addizionale regionale (0,90% dell'imponibile per tutte le regioni. Alcune regioni hanno aumentato l'aliquota sino a raggiungere l'1,4% : Deve quindi verificare la sua situazione
- l'addizionale provinciale e/o comunale, che è molto differenziata da comune a comune.
Attualmente le aliquote fiscali statali in vigore sono le seguenti:
Per assicurare la progressività dell'imposta e per creare una cosiddetta "no-tax area", cioè un imponibile minimo escluso dall'Irpef, è stato introdotto un apposito meccanismo. Dal reddito complessivo aumentato di eventuali crediti d'imposta sui dividendi e al netto degli oneri deducibili, viene dedotto un importo di 3.000 euro. Tale deduzione è aumentata a 7.500 euro per i redditi di lavoro dipendente e quelli ad essi assimilati. Le deduzioni decrescono in funzione del crescere del reddito, fino ad azzerarsi completamente e naturalmente non sono cumulabili.
Per definire la deduzione mensile spettante occorre applicare, in pratica, la seguente formula: 26.000 euro (importo convenzionale = imponibile fiscale annuo) + deduzione (euro 3.000 forfettari + 4500 rapportati al periodo di lavoro annuale) - reddito complessivo depurato dei contributi a carico del lavoratore / 26000 = coefficiente per il calcolo della deduzione.
Se il risultato è pari ad 1 o maggiore di uno, la deduzione spetta per intero.
Se è pari zero o minore di zero, la deduzione non spetta.
Se il risultato è tra 0,0001 e 0,9999 la deduzione spetta in proporzione.
Secondo la norma il lavoratore ha diritto a detrazioni per familiari a carico.
Sono considerati a carico:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati) senza limiti di età anche se non conviventi con il dichiarante o residenti all'estero (art. 12 del Tuir modificato dall'art. 47 del D.Lgs. 446/97 - C.M. n. 3/E del 9/1/1998)
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato, e ogni altra persona a carico (es. i nipoti, i genitori compresi quelli naturali e adottivi, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle ed i nonni) purchè conviventi con il dichiarante o percettori di assegni alimentari non stabiliti dall'autorità giudiziaria.
In ambedue le fattispecie, i suddetti familiari sono considerati a carico solo se il loro reddito complessivo non supera Euro 2.840,51. La detrazione può essere ripartita fra i coniugi (o tra coloro che ne hanno diritto) in misura diversa in proporzione alle spese effettivamente sostenute. Se spetta ad esempio a due contribuenti, la quota non utilizzata da uno non può essere recuperata dall'altro Le detrazioni sono riportate nella misura spettante all'anno. Spettano per mesi interi in cui i familiari sono stati a carico del contribuente comprendendo il mese intero in cui il fatto si è verificato o è venuto a cessare. Come tutte le detrazioni, non possono superare l'imposta lorda dovuta.
Coniuge a carico
Figli ed altre persone a carico
Figli a carico in funzione del numero e delle fasce di reddito: detrazione di Euro 516,46 per ogni figlio alle seguenti condizioni:
Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
Giovanni Scotti
Consulente / Giornalista
scottigio@tin.it
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