Questa settimana insieme all'esperto in consulenza del lavoro Carlo Bussolati, parliamo di lavoro interinale e calcolo della retribuzione
DOMANDA
Gentili Signori,
sto lavorando come impiegata presso un'azienda, tramite un contratto di lavoro temporaneo. Sono inquadrata con il contratto del commercio, quinto livello. Secondo informazioni da me raccolte in precedenza, lo stipendio corrispondente a questo tipo di contratto dovrebbe essere pari a 1.700.000 lire.
Nel mio caso, però, la società di selezione del personale per conto della quale lavoro, mi ha accordato fin dall'inizio uno stipendio pari a 1.600.000 lire, dicendo che l'azienda utilizzatrice deve già sostenere una determinata spesa per il servizio da loro offerto, e che pertanto le hanno concesso uno sconto.
Dal momento che un lavoratore temporaneo dovrebbe percepire la stessa retribuzione garantita agli altri dipendenti dello stesso livello, mi domando se la loro offerta sia lecita nei miei confronti. Ci tengo a sottolineare che l'azienda utilizzatrice è a gestione familiare, e non vi sono occupati altri impiegati oltre a me. Quindi non ci sono effettivamente "pietre di paragone" in virtù delle quali poter affermare che il mio stipendio sia lo stesso dei miei colleghi oppure no.
Ciò non toglie, comunque, che il quinto livello del contratto del commercio dovrebbe essere pari alla cifra da me sopra indicata.
Attendo una Vostra risposta chiarificante e Vi porgo distinti saluti.
Anna G.
RISPOSTA
La gentile lettrice ci dice che è di quinto livello, che corrisponde nel contratto del commercio ad un compito molto operativo a cui corrisponde attualmente un minimo tabellare di 513.372 più una contingenza di 990.619. A seconda delle provincie possono essere stati aggiunti i valori dell'assegno provinciale supplementare pe un massimo di 22.0000 lire.
Ne consegue che il valore di 1.700.000 lire richiamato dalla lettrice no può essere la retribuzione contrattuale ma quella di fatto percepita da un altro collaboratore. Il totale della retribuzione minima dovuta, che èquella a cui normalmente le società di lavoro interinale fanno riferimento, è pertanto di Lit. 1.634.995 elevabile a 1.656.995 nel caso di Milano che ha un assegno supplementare di Lit.22.000.
La differnza di poco meno di 50.000 lire non è pertanto rilevante e può essere attribuita a fattori di anzianità o di professionalità o di carico familiare o altre considerazioni che l'azienda ben può applicare in funzione dello status del dipendente.
L'obbligo della parità retributiva derivante dalla normativa sul lavoro interinale è pertanto stato rispettato nel pieno rispetto della autonomia aziendale di valutare positivamente fattori personali di altri dipendenti. Piuttosto èinvece censurabile la risposta della società di lavoro interinale, che invece di dare una risposta tecnica corretta crea ansie e turbative indesiderate che creano nel dipendente la sensazione di una scorrettezza inesistente.
Carlo Bussolati
Consulente del lavoro, Revisore dei conti, Giornalista pubblicista
c.bussolati@consul2000.com
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