Entro quali termini vanno date le dimissioni
DOMANDA
Buongiorno, sono iscritta a jobpilot da qualche mese. Tramite voi ho ricevuto una proposta di lavoro allettante: sorge quindi il problema di rassegnare le dimissioni. Attualmente ho un contratto di formazione lavoro, non riuscirò a rispettare il preavviso di un mese, devo pagare tutte le mensilità che mancano allo scadere del contratto essendo il CFL un contratto a termine? Inoltre tra poco la mia azienda resterà chiusa per due settimane. Queste due settimane contano come periodo di preavviso o sono escluse? Grazie per la cortesia e Vi porgo distinti saluti.
RISPOSTA
Gentile Utente,
il diritto al preavviso nasce dal codice civile art.2122 e garantisce al dipendente ed al datore di lavoro la possibilità di avere un periodo durante il quale entrambe le parti, possono procedere alla ricereca di una diversa soluzione (per la azienda organizzativa, per il dipendente lavorativa).
Il periodo di preavviso può essere prestato o dare luogo ad indennità sostitutiva: esso peraltro non è dovuto per i contratti a termine, perchè essendo a termine il rapporto si conclude al termine prefissato, senza obbligo di ulteriori comunicazioni. Il contratto di formazione è di fatto un contratto a termine.
Analogamente le ferie sono un diritto irrinunciabile della nostra costituzione e tale diritto si estende anche alla impossibilità di stipulare accordi di rinuncia.
Qualora per effetto di fatti aziendali, o personali (malattie o meternità o infortuni) non sia possibile usufruire delle ferie, il diritto si trasforma, alla cessazione del rapporto di lavoro, con una indennità sostitutiva.
Da tali elementi sorgono alcuni aspetti pratici che sono frutto sia di interpretazione che di sentenze ormai acquisite:
- le ferie non possono esssere effettuate durante il periodo di preavviso. Pertanto le ferie residue dovranno dare luogo al pagamento della indennità sostitutiva.
- se lei è in contratto di formazione, il rischio è che il suo datore le trattenga non solo il periodo di preavviso ma tutto il periodo restante alla conclusione del contratto di formazione. Cio in quanto in un contratto a termine, entrambe le parti si sono impegnate a rispettare il tempo di durata del contratto. Di fatto nel contratto di formazione non esiste preavviso perché
il contratto deve avere termine alla scadenza definita. Il datore di lavoro potrebbe peraltro, a titolo di miglior favore nei suoi confronti, chiederle di rispetare il periodo di preavviso anzichè trattenerle la retribuzione spettante per il periodo non prestato. - se la azienda chiude di sua iniziativa, il dipendente non è responsabile del mancato preavviso. Tuttavia questa situazione è diversamente definita dai contratti collettivi: occorre pertanto rifarsi al contratto nazionale applicato nella sua azienda.
Cordiali salutiCarlo Bussolati
Consulente del lavoro, Revisore dei conti, Giornalista pubblicista
c.bussolati@consul2000.com
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