Questa settimana insieme all'avvocato Gabriele Fava, parliamo di dimissioni e termini di preavviso
DOMANDA
Gentile redazione,
Sono un operaio di una fabbrica tessile e da circa un mese sono a casa in mutua per un'operazione agli occhi di miopia elevata (che ho affrontato per motivi di salute e non estetici); in seguito a ciò sono venuto a conoscenza del fatto di essere stato "degradato" dal ruolo da me ricoperto fino al mese scorso.
Essendosi quindi instaurato un pessimo rapporto tra me ed il mio principale, vorrei sapere se esiste la possibilità di dare le dimissioni alla scadenza dei giorni di mutua senza dare gli 8 giorni di preavviso; inoltre vorrei sapere a quali penalità andrei in contro in entrambe le eventualità.
Ringraziandovi anticipatamente per la vostra attenzione vi porgo i miei più cordiali saluti.
Vi domando un parere in merito.
Grazie della Vs. attenzione
Matteo
Lettera firmata
RISPOSTA
Egregio Sig. Matteo, in merito alla Sua richiesta, inviata alla redazione di jobpilot, Le comunico quanto segue.
Il C.C.N.L. Tessili del 19 maggio 2000 prevede espressamente, al primo comma dell'art.51 intitolato "Cambiamento e cumulo di mansioni", la possibilità di spostare il dipendente a mansioni di livello inferiore - a tempo indeterminato -, qualora ricorrano i requisiti dell'accertata inidoneità fisica e della necessità di riduzione del personale.
La normativa, in tema di malattia ed infortunio non sul lavoro, all'art.61, disciplina solamente gli obblighi che il lavoratore deve ottemperare per ottenere i benefici economici previsti dagli artt.92, 99 e 109 del contratto collettivo di categoria. Nulla prevede in relazione alla possibilità di risolvere, da parte del dipendente, il contratto a far data dalla fine del periodo di malattia.
Pertanto, le uniche disposizioni utili per rispondere al Suo quesito sono da ricercarsi in quelle relative al capitolo II (Disposizioni per gli operai) del C.C.N.L. sopra citato; in particolare l'art.159 regola la risoluzione del rapporto e, di conseguenza, la disciplina del preavviso. Tale norma prevede che l'azienda, l'operaio o l'apprendista che intendono risolvere il rapporto di lavoro devono darne comunicazione scritta all'altra parte. Il termine di preavviso per il licenziamento o dimissioni è, per ciascuna parte, di una settimana lavorativa o di due settimane per gli operai di 3°, 4° e 5° livello. A termini dell'art.2118 del codice civile, inoltre, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come sopra stabilito.
Pertanto, in riferimento alla Sua situazione, Lei ha senz'altro la possibilità di dare le dimissioni alla scadenza del periodo di malattia, ma se deciderà in tal senso senza ottemperare all'obbligo di preavviso, sarà obbligato a corrispondere l'indennità di cui sopra al Suo datore di lavoro. Distinti saluti.
Gabriele Fava
Avvocato diritto del lavoro
segreteria@studiolegalefava.it
Con la collaborazione del Dott. Andrea Colombo.
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