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Assistenza ai familiari

È possibile assentarsi dal lavoro per prendersi cura di un familiare ammalato o in difficoltà?


Domanda

Gentilissima redazione jobpilot,
chi le scrive è un dipendente della Telecom Italia, che per problemi di salute di sua madre, ha dovuto ricorrere all'applicazione della legge 104/92 per avere l'opportunità di assisterla nelle periodici cure oncologiche ( 3 gg al mese ).
Tutto tranquillo fino a quando non mi sono accorto che la Telecom Italia ogni anno decurtava dal mio monte ore di ferie 3gg e 3,40 ore di ex festività.
Questa decurtazione mi sembra assurda anche perché trattandosi di una legge dello stato non penso si possa modificare a piacere. Aggiungo che questa ipotetica modifica alla legge 104/92, almeno dalle mie ricerche, non sono riuscito a trovarla da nessuna parte. Vi prego di aiutami a trovare la soluzione e consigliami il da farsi. Grazie,
Salvatore Tambato



Risposta

I 44 articoli della Legge n.104 del 5 febbraio 1992, pubblicata sul supplemento della Gazzetta ufficiale del 17 febbraio 1992, contengono la normativa relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone handicappate.

Per ciò che concerne il rapporto di lavoro, l'art. 33, come modificato dagli artt. 19 e 20 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, prevede particolari benefici per assistere persone già dichiarate invalide, di cui è stato accertato anche lo "stato di gravità" (art. 3 della legge 104/92) da parte della Commissione prevista dalla Legge n. 295/90, integrata da un operatore sociale e da uno specialista della patologia di cui il disabile è portatore.

In particolare l'art. 33 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (comma 1), oppure hanno diritto, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, a due ore giornaliere di permesso retribuito fino al terzo anno di età del bambino, sempre che l'orario di lavoro sia superiore alle 6 ore giornaliere, un'ora in caso contrario (comma 2).

Il diritto all'astensione facoltativa o alle due ore giornaliere, spetta anche quando l'altro genitore non ha diritto a tali benefici (casalinga/o, non svolge attività lavorativa, disoccupato, lavoratore autonomo, ecc.).

Lo stesso articolo prevede anche che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, dopo il terzo anno di età del bambino, o chi assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensili, coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno (comma 3).

L'art. 2, comma 3 ter, del Decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla Legge 27 ottobre 1993, n 423, ha precisato che i permessi mensili di tre giorni devono essere retribuiti. La circolare dell'Inps n. 133 del 17 Luglio 2000 condensa tutte le disposizioni in esame.

Per il suo caso specifico ritengo doveroso che Lei chiarisca la situazione con l'Ufficio del personale: molto probabilmente ha fatto qualche giorno in più rispetto a quanto previsto dalla legge in esame.

Giovanni Scotti
Consulente / Giornalista
scottigio@tin.it





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