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L'orario di lavoro



Storia, disciplina e contratti collettivi

Premessa
Le disposizioni di legge in materia di orario di lavoro costituiscono un corpo normativa tra i più antichi del nostro ordinamento. Se il lettore vorrà prendere un qualunque codice del lavoro edito da una delle maggiori società editoriali di libri tecnici e giuridici troverà che le disposizioni sul presente argomento sono le più antiche in ordine cronologico. Esse sono in via principale costituite dal REGIO DECRETO LEGGE 15 Marzo 1923, che definisce i termini generali della disciplina e dal successivo REGIO DECRETO 10 Settembre 1923, n.1955 che definisce i termini regolamentari della normativa. Tali decreti sono perfettamente tuttora applicati e costituiscono i riferimenti della disciplina vigente. L'anzianità delle disposizioni citate dice molto sul fatto che nelle disposizioni italiane in materia di orario di lavoro nulla è stato cambiato per lungo tempo L'unica variazione normativa rilevante è stata quella emanata dall'art.13 della Legge 196 del 24 Giugno 1997 (promotore il Ministro Treu) che ridusse l'orario di lavoro legale in 40 ore settimanali rispetto alle 48 (industria) e 60 (commercio) fino ad allora esistenti.
Il lettore rimarrà stupefatto da tale precisazione, ma occorre dire che già con i contratti collettivi emanati dagli anni 70 in poi l'orario di lavoro contrattuale nelle aziende era stato ridotto alle 40 ore settimanali.
In realtà esiste una sostanziale differenza tra orario legale e orario contrattuale, dovuta a due considerazioni poste in essere con l'ordinamento repubblicano dal 1945. L'obbligo contrattuale collettivo che in precedenza era coincidente con al legge, diventa con la costituzione libero (libertà sindacale) e pertanto ciò che costituisce vincolo sindacale diventa libera adesione di coloro che sono iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto (sia per i dipendenti che per i datori di lavoro). Questo principio fondamentale del nostro ordinamento repubblicano motiva la esigenza di differenziare l'orario legale, applicabile a tutti dalle condizioni di miglior favore, istituite dai contratti collettivi, e che sono peraltro applicabili solo per coloro che hanno deciso (nei contratti di assunzione individuali o per adesione specifica) alla disciplina dei contratti collettivi. Ciò anche in considerazione che una diversa disposizione di legge fa salve le disposizioni di miglior favore definite tra le parti contrattuali.
Questo pertanto spiega sia il ritardo con cui il legislatore ha modificato il testo della legge e i limiti di orario del lavoro sia la forte adesione ai contratti collettivi.
Sia prima che ora l'orario normale di lavoro giornaliero è definito in otto ore al giorno, fatte salve alcune situazioni particolari che riguardano gli apprendisti, i minori di anni 18 e i lavoratori discontinui.
Le disposizioni richiamate peraltro non si limitano a definire limiti e numeri di riferimento ma sono tra le disposizioni di legge un esempio di completezza e di razionalità, nella esposizione della materia, che è tuttora insuperata in molti argomenti della nostra legislazione.
Vediamo pertanto di sviluppare l'argomentazione in ordine di argomenti.

Campo di applicazione Le disposizioni di legge si applicano nei confronti dei lavoratori il cui lavoro effettivo richiede un'applicazione assidua e continuativa. Pertanto non è soggetto alle norme che disciplinano l'orario di lavoro:
a)
il personale addetto ai lavori domestici, intendendo per tali non solo quelli svolgentesi nell'ambito della famiglia, ma tutti quelli necessari per il normale funzionamento di vita di una convivenza, come convitto, collegio ecc.;
b) il personale direttivo, intendendo per tale tutti i lavoratori preposti alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi e cioè: gli institori, i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano soltanto eccezionalmente al lavoro manuale.
c) I venditori a domicilio, i commessi viaggiatori, compresi i piazzisti, i propagandisti, gli ispettori e simili;
i lavoratori le cui occupazioni richiedono per la loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia

Tuttavia, secondo un orientamento consolidato dalla giurisprudenza, la prestazione lavorativa non contenuta nel normale orario di lavoro non può costituire una pretesa illimitata da parte del datore di lavoro, neppure nei confronti del personale direttivo. In merito, si cita la seguente sentenza
Personale direttivo: durato massima della prestazione lavorativo(Cass. 3 maggio 7990, n. 3680).
[... ] la mancata previsione della durata massima del lavoro del personale direttivo da parte della contrattazione collettiva, non esime il giudice dall'eseguire un controllo sulla ragionevolezza della durata della prestazione di lavoro pretesa dall'imprenditore, con riguardo alla natura delle funzioni espletate e alle effettive condizioni ed esigenze del servizio, verificando se la prestazione medesima assuma un carattere particolarmente gravoso e usurante che imponga un risarcimento o compenso aggiuntivo.

Computo dell'orario di lavoro
Agli effetti del computo dell'orario di lavoro si considera il lavoro effettivo, ossia il periodo di tempo nel quale il lavoratore esplica un'attività lavorativa.
Non vanno quindi compresi nell'orario di lavoro:
1) i riposi intermedi, presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda, purché siano prestabiliti ad ore fisse ed indicati negli orari esposti negli albi;
2) il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro, ad eccezione delle miniere e delle cave, per le quali la durata si computa dall'entrata all'uscita del pozzo;
3) le soste di lavoro di durata non inferiore a 10 minuti e complessivamente non superiori a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all'operaio o all'impiegato.
Tuttavia vanno considerate nell'orario di lavoro le soste, anche se di durata superiore ai 15 minuti, concesse all'operaio nei lavori molto faticosi allo scopo di rimetterlo in condizioni fisiche di riprendere il lavoro.

Vanno inoltre compresi nell'orario di lavoro:
1) i riposi ex art. 10, Legge 30 dicembre 197 1, n. 1204;
2) le ore destinate all'insegnamento complementare degli apprendisti [21.13].

Orario giornaliero e settimanale
Per il computo dell'orario giornaliero, si devono considerare le prestazioni effettuate dalle ore 0 alle ore 24 di ciascun giorno. Qualche discussione applicativa e interpretativa sussiste per i lavoratori turnisti.
Per il computo dell'orario settimanale, si sommano tutte le ore giornaliere effettuate nell'arco della settimana, comprendendo per tale i giorni di calendario dal lunedì alla domenica successiva.
L'orario normale di lavoro non può eccedere le 8 ore al giorno o le 40 ore settimanali di lavoro effettivo (art. 1, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, modificato dalla L.196 del 24 giugno 1997).
Tale disposizione è stato chiarita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con sua circolare n. 153-bis del 28 aprile 1955 nel senso che l'orario settimanale di 48 ore (ora 40) può essere ripartito nel corso della settimana anche in modo che in qualche giorno vengano superate le 8 ore giornaliere (principio di compensazione).
Per i lavoratori nel sottosuolo delle miniere, cave e torbiere la Legge 23 ottobre 1962, n. 1544 fissa in 40 ore l'orario settimanale di lavoro fatte salve le migliori condizioni eventualmente stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

Va precisato che il sabato è normale giornata lavorativa sia ai sensi della legge che ai sensi dei contratti collettivi. Qualora per contratto collettivo o per uso aziendale l'orario di lavoro sia disposto di 5 giorni lavorativi escludendo il sabato, le ore prestate di sabato diventano straordinarie solo se le ore complessive settimanali eccedono le ore settimanali definite dal contratto collettivo o superano le 40 ore complessive. Tecnicamente si dice che il sabato è giorno di mancata prestazione lavorativa. Esiste tuttavia una sostanziale differenza tra dipendenti retribuiti con compenso mensile o stipendio (mensilizzazione del compenso) e quelli la cui prestazione è retribuita in base alle ore prestate (e quindi con paga oraria moltiplicata per le ore effettivamente lavorate) Per i primi essendo comunque retribuiti vale il principio di comprendere nella retribuzione anche la retribuzione del sabato, per i secondi invece ogni prestazione durante la giornata di sabato darebbe luogo al pagamento di ore aggiuntive (con o senza maggiorazione di straordinario a seconda delle disposizioni contrattuali)

In caso di riduzione dell'orario di lavoro da parte del dipendente, per esigenze personali, è ammesso il recupero, a regime normale, dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volontà dell'operaio e del datore del lavoro e che derivino da cause di forza maggiore e dalle interruzioni dell'orario normale concordate fra i datori di lavoro e i loro dipendenti, purché i conseguenti prolungamenti d'orario non eccedano il limite massimo di un'ora al giorno e le norme per tali prolungamenti risultino dai espliciti accordi contrattuali aziendali (art. 5, ,R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).
Solitamente i vari contratti collettivi disciplinano la materia, stabilendo il termine entro il quale devono essere effettuati i recuperi stessi. Nulla vieta che il datore di lavoro definisca con la rappresentanza sindacale dei dipendenti o altro organismo rappresentativo, appositi regolamenti su tale argomento.



A tutti i pareri richiesti viene data una risposta gratuita. si consiglia i signori lettori di precisare sempre il contratto collettivo applicato nella loro azienda , quando richiedono i pareri.
nel caso in cui il parere richiedesse particolari impegni di calcolo o di ricerca potrà essere concordato un contributo economico, sempre previo accordo scritto con il lettore. viene esclusa ogni e qualunque richiesta di compensi se non concordata appositamente. la emanazione di richieste di compensi non concordata in precedenza, deve essere considerata come non effettuata.

Carlo Bussolati
Consulente del lavoro, Revisore dei conti, Giornalista pubblicista
c.bussolati@consul2000.com





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