E' legittimo il controllo della casella della posta elettronica del proprio dipendente da parte del datore di lavoro?
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in un'ordinanza del 10/05/02 ha sancito che l'uso dell'e-mail aziendale, costituisce un semplice strumento della stessa azienda a disposizione dell'utente-lavoratore al solo fine di consentire al medesimo di svolgere la sua funzione lavorativa e che come tutti gli altri strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro rimane nella completa e totale disponibilita' di quest'ultimo senza alcuna limitazione.
Di conseguenza, quando un datore di lavoro accede alla casella di posta elettronica di un dipendente assente per visionare determinate informazioni e/o comunicazioni che se non ricevute o recepite con ritardo avrebbero potuto arrecare un danno evidente all'azienda, non commette alcun reato, anche, per la totale mancanza di dolo nella condotta posta in essere.
Nell'ordinanza in questione il G.I.P. del Tribunale di Milano affronta un caso particolarmente delicato e diffuso sorto a seguito della denuncia di una dipendente licenziata dalla propria societa', in quanto durante un periodo di assenza per ferie il datore di lavoro nel leggere la corrispondenza elettronica, al fine di verificare eventuali messaggi ricevuti durante il periodo di assenza, accertava che la dipendente utilizzava impropriamente la casella di posta elettronica assegnatali per esaminare progetti diversi da quelli di sua competenza.
Il responsabile della ditta, ravvisando in tale condotta un'evidente violazione dei doveri inerenti al rapporto di lavoro, licenziava la dipendente che oltre ad impugnare il licenziamento in sede civile denunciava in sede penale sia il responsabile della ditta che il legale ipotizzando la fattispecie criminosa prevista dall'art. 616 del c.p.
La questione affrontata dal G.I.P. di Milano non e' di facile soluzione ed investe tre tematiche fondamentali che sono:
1. l'equiparazione della posta elettronica alla corrispondenza tradizionale la cui liberta' e segretezza viene tutelata dall'art. 15 della Costituzione;
2. la legittimita' del controllo della casella della posta elettronica del proprio dipendente da parte del datore di lavoro alla luce di quanto prescritto dall'attuale disciplina in tema di rapporti di lavoro, compreso lo Statuto dei lavoratori;
3. la tutela della privacy alla luce di quanto stabilito dalla legge n. 675/96 e successive modificazioni.
Il giudice, nel caso di specie, per la verita', risolve in maniera un po' troppo semplicistica l'intera problematica facendo leva esclusivamente sulla funzione aziendale della posta elettronica intesa come strumento di lavoro. Addirittura ritiene del tutto fuori luogo applicare la normativa sulla privacy in una materia come la corrispondenza (e-mail), che invece e' strettamente attinente alla riservatezza personale.
La verita' e' che la questione non e' semplice e lo stesso Garante ha lasciato intendere in un comunicato stampa del 7 luglio 2001 di avere ben presente il problema e di essere in procinto di adottare un provvedimento di carattere generale che possa fornire delle risposte risolutive una volta per tutte.
In ogni caso il Garante non ha potuto fare a meno di sottolineare che i messaggi scambiati per via informatica o telematica (quindi e-mail o messaggi inviati tramite mailing-list, newsgroup, chat, ecc.) sono tutelati come tutta la corrispondenza dall'articolo 15 della Costituzione e che la legge sulla privacy (art. 43, comma 2°) fa comunque salve le norme dello Statuto dei lavoratori (art. 4) che non consentono alcun controllo a distanza dei lavoratori se non previa definizione di precisi limiti dell'azienda e dopo l'accordo con le rappresentanze sindacali.
Resta pero' il problema sottolineato dal Giudice della distinzione fra messaggi privati protetti e quelli professionali controllabili.
Nel dubbio, a prescindere dal fatto che l'utilizzazione privata della posta elettronica aziendale sia permessa o meno, e' opportuno che il datore di lavoro non legga la corrispondenza e chiarisca preventivamente eventuali equivoci con il dipendente.
Nel caso, invece, la natura privata di un messaggio non sia ne' riconoscibile ne' presumibile potrebbe condividersi quanto affermato dal G.I.P. di Milano, in quanto il datore di lavoro si troverebbe nelle condizioni di supporre il carattere professionale del messaggio in entrata e mai, quindi, sarebbe ipotizzabile un comportamento doloso.
Michele Iaselli
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