Le responsabilità dell'imprenditore nei confronti dei dipendenti aumenta sempre di più. E' ciò che ha sancito la Corte di Cassazione...
Massima: La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, ha tenuto a precisare la non escludibilità a priori del nesso causale tra le condizioni di stress e l'incidente stradale.
Cassazione Sezione Lavoro n. 5 del 2 gennaio 2002.
Le responsabilità dell'imprenditore nei confronti dei dipendenti aumenta sempre di più.
E' ciò che ha sancito la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 5 del 2 gennaio 2002, che per la prima volta ha accolto il ricorso di un lavoratore che aveva chiamato in causa la propria azienda (una banca) per ottenere il risarcimento del danno (gravi lesioni personali) in seguito a un incidente stradale che sarebbe stato causato dallo stress derivatogli dall'attività lavorativa. Ciò in base all'art. 2087 cod. civ. che prescrive all'imprenditore di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
I giudici di legittimità, con tale pronuncia, hanno dilatato la responsabilità in capo al datore di lavoro ex articolo 2087 del Codice civile sino a ricomprendervi tutti quegli eventi possibili rispetto ai quali la condotta imprenditoriale si pone con un nesso di causalità adeguata; disattendendo le decisioni del Pretore e del Tribunale che avevano escluso la configurabilità di un nesso causale tra le condizioni lavorative stressanti e l'incidente stradale.
Per la Corte, infatti, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il concorso di colpa del lavoratore nel causare il fatto presenti i caratteri dell'esorbitanza, atipicità ed eccezionalità, non essendo sufficiente a interrompere il nesso causale il semplice concorso di colpa del prestatore di lavoro.
Peraltro la Suprema Corte ha precisato che al fine di escludere il nesso casuale, è imprescindibile aver consentito e acquisito l'indispensabile prova di tutte le circostanze a sostegno del caso di specie.
Il principio della Cassazione, comunque, è auspicabile non venga applicato indistintamente dai giudici in ogni caso; se è vero che il principio di fondo su cui si basa la sentenza pare essere accoglibile, l'applicazione scriteriata dello stesso potrebbe portare alla paradossale conseguenza di ritenere un qualsiasi incidente occorso a un lavoratore, al di fuori dell'ambito lavorativo, derivante da una situazione di stress creatasi durante le ore d'ufficio. La Corte di legittimità con la pronuncia ha tenuto a precisare la non escludibilità a priori del nesso causale tra le condizioni di stress e l'incidente stradale.
Negli instaurandi giudizi per l'accertamento di tale nesso causale, momento determinante sarà quello rivestito dall'espletamento della fase probatoria, che dovrà essere la più esauriente possibile circa le circostanze e gli elementi del caso. Solo da un'attenta analisi di tali fattori, infatti, nel giudicante potrà formarsi una corretta opinione in merito alla causazione del sinistro.
Dall'altro lato, comunque, va anche rilevato come la sentenza possa essere il viatico per ritenere responsabile il datore di lavoro per qualsiasi evento "derivato" dall'attività lavorativa che si configuri come un danno in capo al lavoratore.
Gabriele Fava
Avvocato diritto del lavoro
segreteria@studiolegalefava.it
Con la collaborazione del Dott. Andrea Colombo.
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